Incentivi Statali

SErvizi per le aziende

Un Futuro Energetico più efficiente nelle aziende

Efficientare energicamente un’azienda oggi è diventa una scelta di cruciale importanza, dopo le oscillazioni del prezzo dell’energia registrate negli ultimi anni.

Infatti, oltre il risparmio energetico è possibile usufruire di diverse forme di incentivazione

Scopri gli incentivi statali disponibili per migliorare

l'efficienza energetica

della tua azienda

Parco agrisolare
Il nuovo bando Parco Agrisolare 2023, grazie ai fondi del PNRR, prevede un finanziamento da un miliardo di euro. SCOPRI DI PIU’ »
Agri fotovoltaico
L’Agrivoltaico è un sistema di produzioni agricola e fotovoltaica realizzate sul medesimo terreno. SCOPRI DI PIU’ »
Comunità energetica
Comunità organizzate di utenti che collaborano tra loro per produrre, consumare e gestire energia pulita attraverso uno o più impianti locali. SCOPRI DI PIU’ »
Credito d'imposta
Per informazioni sul credito d’imposta  CONTATTACI »
Incentivi statali

Agrisolare 2024

Il nuovo bando Agrisolare 2024, grazie ai fondi del PNRR, prevede un finanziamento da un miliardo di euro.

Il decreto prevede l’incentivazione di interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2

Gli incentivi vengono erogati sotto forma di contributi a fondo perduto sulla spesa effettuata, la cui somma varia non solo a seconda dell’intervento ma anche del tipo di azienda richiedente.

Come funziona il bando Parco Agrisolare

Il decreto sul bando Parco Agrisolare vuole incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici, con una potenza compresa tra i 6 kWp e e 1 MWp, sui tetti e le coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale (compresa l’installazione di eventuali accumuli a batterie e i costi di connessione alla rete).

Per tali interventi il decreto sul bando Agrisolare prevede un limite di spesa di 1.500 euro/kWp nel caso del solo fotovoltaico a cui si aggiungono ulteriori euro 1.000 euro/kWh se presente un sistema di stoccaggio energetico.

Nello specifico, si legge: “Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000″.

Il bando Parco Agrisolare coprirà anche una serie di lavori di riqualificazione, come:

  • rimozione dell’amianto;
    isolamento termico dei tetti;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.

Chi può presentare la domanda

Il decreto specifica anche quali possono essere i beneficiari a cui saranno aperte le domande per il bando Parco Agrisolare.

Si tratta di:

  • imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO riportato nell’Avviso Pubblico che il Ministero dell’Agricoltura deve ancora emanare;
  • le cooperative agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
  • Associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili costituite dai soggetti sopra menzionati.

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Incentivi statali

Agrivoltaico

L’Agrivoltaico è un sistema di produzioni agricola e fotovoltaica realizzate sul medesimo terreno.

Nel sistema agrivoltaico i pannelli fotovoltaici sono montati ad un’altezza da terra sufficiente per consentire pratiche di coltivazione convenzionali sul terreno sottostante. Tra gli obiettivi del sistema agrivoltaico vi sono la preservazione dei terreni all’utilizzo agricolo, l’ausilio alle coltivazioni idonee tramite l’ombreggiamento che ne riduce la richiesta idrica, la funzione di sostegno delle piante, il contributo alla regimentazione delle acque piovane, una parziale protezione antigrandine e ad altri fenomeni di precipitazioni e condizioni climatiche estreme.

Nell’agrivoltaico la funzione di produzione di elettricità fotovoltaica del sistema è una funzione ulteriore alla produzione agricola.

I PANNELLI SOLARI, creando ombra sul terreno, permettono di massimizzare la produzione agricola perché abbassano la temperatura del suolo e riducono l’evaporazione delle acque del terreno.

L’obiettivo di costruire sistemi agrivoltaici consiste nell’impiegare la vocazione agricola dell’Italia per creare energia pulita che porti a uno sviluppo del settore, puntando sulla sostenibilità e sulle eccellenze italiane. Gli incentivi stanziati permetterebbero alle aziende di installare nuovi impianti all’avanguardia.

Che cos’è l’agrivoltaico

L’impianto agrivoltaico permette di massimizzare la produzione di energia elettrica da fonte solare.

Il sistema è costituito da pannelli fotovoltaici dinamici che si posizionano a circa 5 metri da terra ruotando intorno a 1 o 2 assi. Il movimento dei pannelli è gestito da un’unità elettronica: in questo modo sono sempre orientati verso il sole.

Con l’agrivoltaico si arriva sempre a un incremento di produzione fino al 30% rispetto agli impianti fissi. In più l’ombra proiettata dall’impianto permette di ridurre lo stress termico del terreno oltre a portare a una diminuzione del consumo di acqua per l’irrigazione.
Per questa ragione, dal punto di vista economico, si tratta di un’occasione importante per le aziende agricole, che possono contare su un risparmio notevole in bolletta garantito proprio dall’impiego dei pannelli solari.

Agrivoltaico: il decreto del governo

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha approvato la proposta del decreto per promuovere la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi.

Obiettivo del decreto, grazie ai fondi del PNRR, è installare almeno 1,04 gigawatt di impianti agrivoltaici entro il 30 giugno 2026.

E’ previsto che queste installazioni siano costantemente monitorate e che siano supervisionati il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture. I fondi di investimento stanziati dal PNRR corrispondono a circa 1 miliardo e 100 milioni di euro.

Per poter usufruire dei fondi stanziati dal governo, gli imprenditori dovranno presentare progetti che dimostrino vantaggi sia per la produzione di energia sia per la coltivazione del terreno. Il decreto prevede che i sistemi agrivoltaici assicurino la piena continuità dell’attività agricola e pastorizia per tutto il ciclo di vita degli impianti.

L’impianto agrivoltaico risponde quindi sia al fabbisogno energetico che a quello della produzione alimentare.

Questo tipo di energia rinnovabile, permette agli imprenditori agricoli di ottenere una maggiore resa qualitativa dei prodotti della propria terra.

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Incentivi statali

Comunità energetiche rinnovabili

Si tratta di una realtà normata da diversi anni, a partire dalla direttiva (UE) 2018/2001 – RED2, che richiede agli Stati membri il sostegno a comunità organizzate di utenti che collaborano tra loro per produrre, consumare e gestire energia pulita attraverso uno o più impianti locali.

Successivamente, è stato il Decreto Milleproroghe 162/2019 ad introdurre nel nostro Paese le CER, con scarsi risultati nella attuazione.

Il PNRR prevede di intervenire «accelerando lo sviluppo di comunità energetiche e sistemi distribuiti di piccola taglia, particolarmente rilevanti in un Paese che sconta molte limitazioni nella disponibilità e utilizzo di grandi terreni ai fini energetici».

Le CER, insieme alle green communities, rappresentano un nuovo paradigma di sostenibilità e di rapporto tra comunità. E in questo, il PNRR può rappresentare quell’acceleratore che finora è mancato per il raggiungimento degli obiettivi.

E’ IMPORTANTE DISTINGUERE I GRUPPI DI AUTOCONSUMO DALLE COMUNITà ENERGETICHE RINNOVABILI

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”.

Questo grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA  e il DM 16 settembre 2020 del MiSE.

L’energia elettrica “condivisa” (pari al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Ai fini dell’accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa”.

Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio:

  • Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
  • Comunità di energia rinnovabile;


Un Gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio.

Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.

L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico:

  • che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;
  • i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;
  • il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.


I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse, sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l’energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa.

Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:

  • un corrispettivo unitario, individuato come somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione. Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate (variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell’energia elettrica);
  • una tariffa premio (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità di energia).


Al termine del periodo dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti al corrispettivo unitario.

I corrispettivi economici di cui sopra sono riconosciuti a partire dalla data di invio della richiesta di accesso al servizio ovvero a partire da una data successiva (data di entrata in esercizio commerciale), se il Referente intende indicare una data diversa.
È sempre possibile, inoltre, richiedere al GSE la cessione dell’energia prodotta e immessa in rete dagli impianti la cui energia rileva per la configurazione, alle condizioni del Ritiro Dedicato.

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