Le ultime novità del decreto attuativo per l’Ecobonus 110%

Superbonus al 110%, cosa cambia con il decreto attuativo

Con la definitiva approvazione del Decreto Rilancio il 16 luglio 2020 da parte del Senato, e la sua contestuale conversione nel Decreto Legge 34/2020, il già ribattezzato Superbonus diventa realtà.

Il decreto attuativo ha però comportato alcune modifiche rispetto al testo originario della misura, determinando piccoli cambiamenti nelle modalità di accesso agli incentivi statali e ai tetti di spesa.  Vediamo quali sono.

Gli interventi trainanti

In seguito alla discussione che ha portato al decreto attuativo, sono stati definiti quattro  “interventi trainanti” che permettono di accedere agli incentivi fino al 110%. Eccoli:

  • Cappotto termico dell’edificio volto a migliorare la resa energetica, per un’incidenza pari o superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Rispetto alla prima stesura del testo, vengono incluse anche le superfici inclinate delle case; 
  • interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti, con soluzioni centralizzate idonee al riscaldamento, al raffrescamento e alla fornitura di acqua calda sanitaria. Queste possono essere a condensazione, purché di classe energetica A, a pompa di calore, ibridi o geotermiche, inoltre possono essere abbinate all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo; 
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, purché dotati di uno o più accessi autonomi, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti idonei al riscaldamento, al raffrescamento o alla fornitura di acqua calda sanitaria. Anche in questo caso, si potranno scegliere sistemi a condensazione di classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici, anche in abbinamento a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo; 
  • interventi per l’implementazione di misure antisismiche, inclusi i sistemi di monitoraggio continuo strutturale degli edifici, purché in aggiunta agli interventi di miglioramento antisismico dello stabile. 

 Dunque, il ricorso al fotovoltaico sia per la produzione di energia che di acqua calda possono rientrare nel Superbonus al 110%, purché abbinati alle altre misure di efficientamento energetico previste dal decreto. Lo stesso vale per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche. 

I tetti di spesa con l’ecobonus 100%

La norma all’articolo 128 spiega che gli interventi trainanti sono detraibili con questa percentuale:

  • Isolamento termico: il tetto di spesa è massimo di 60.000 euro, riferito a ogni singola unità immobiliare. Riguardo all’isolamento termico delle singole unità immobiliari condominiali, un emendamento presentato ha previsto la distinzione tra i palazzi da due a otto unità per cui il tetto è a 40.000 euro, mentre per strutture uni o plurifamiliari con ingresso autonomo dall’esterno la soglia è fissata a 50.000 euro per ogni unità.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini: il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro per ogni unità immobiliare, sempre a condizione il miglioramento porti almeno alla classe A.
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore in abitazioni unifamiliari (non appartamenti in un condominio, si intende case singole) il tetto di spesa massimo è fissato a 30.000 euro.

Per poter accedere al bonus fino al 110%, sarà sempre necessario rispettare due principali requisiti:

  • un miglioramento di due classi energetiche per l’edificio
  • l’attestato di prestazione energetica APE, da certificare sia prima che dopo l’intervento migliorativo.

La grande novità della versione finale del decreto è però nell’estensione di tutte le misure anche alle seconde case, è stata prevista la possibilità per i contribuenti di fruire della misura per due abitazioni, sia uni che plurifamiliari, oltre che in condominio. Per quanto riguarda le tempistiche saranno finanziati progetti eseguiti entro il 31 dicembre 2021, non è più prevista l’estensione al 2022. 

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